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La legittima difesa: un confronto tra l’Italia e la Germania

In questi giorni alcuni politici italiani, nel dibattito acceso dal caso Roggero, sostengono che in Germania chi si difende da un’aggressione goda di maggiori garanzie rispetto all’Italia, e portano questo argomento a sostegno di una riforma dell’art. 52 c.p. Come vedremo nel confronto in seguito, questa affermazione coglie un elemento reale, il § 32 StGB non impone un giudizio di proporzionalità stretto come l’art. 52 italiano, ma va maneggiata con cautela: entrambi gli ordinamenti condividono lo stesso requisito insormontabile dell’attualità del pericolo, ed è proprio su questo punto, non sulla proporzionalità, che si è giocato l’esito del caso Roggero. Un’eventuale riforma italiana calcata sul modello tedesco, quindi, non garantirebbe automaticamente un esito diverso in casi analoghi. In Germania la legittima difesa (Notwehr) è disciplinata dal § 32 del Codice penale (Strafgesetzbuch, StGB). Il testo stabilisce che chi commette un atto imposto dalla legittima difesa non agisce illegalmente. Per legittima difesa si intende la difesa necessaria per allontanare da sé o da altri un’aggressione attuale e illegale.

  • Aggressione attuale: deve essere in corso o imminente, non passata né futura. Questo è il punto centrale, e lo vedremo tra poco nel caso Roggero.
  • Illegalità dell’aggressione: non serve che sia un reato penale in senso stretto, basta che sia un’aggressione illecita.
  • Necessità della difesa: la reazione deve essere il mezzo meno lesivo tra quelli disponibili per difendersi dall’aggressione in modo efficace.
  • Assenza del limite di proporzionalità in senso stretto: qui sta la differenza più forte con l’Italia. Il diritto tedesco è storicamente più permissivo, perché parte dal principio “il diritto non deve cedere all’ingiusto” (das Recht braucht dem Unrecht nicht zu weichen). In teoria, anche un bene di modesto valore può essere difeso con mezzi molto incisivi, se non ce ne sono altri disponibili. Nella prassi però la giurisprudenza ha introdotto correttivi (Sozialethische Einschränkungen) per casi di sproporzione macroscopica, provocazione dell’aggressore, o aggressori manifestamente incapaci di intendere.

Accanto al § 32 esiste il § 34 StGB, lo stato di necessità (rechtfertigender Notstand), che si applica quando il pericolo non deriva da un’aggressione altrui ma da una situazione generica, e qui la legge richiede espressamente una ponderazione degli interessi in gioco, quindi un vero giudizio di proporzionalità, assente invece nella Notwehr in senso stretto.

La legittima difesa in Italia: art. 52 c.p.

In Italia la norma di riferimento è l’art. 52 del codice penale, modificato due volte dal centrodestra, l’ultima nel 2019 (legge 36/2019, il cosiddetto pacchetto sulla legittima difesa “sempre legittima”).

Rispetto al modello tedesco, l’impianto italiano è costruito attorno a due requisiti che i giudici applicano in modo rigoroso:

  • Attualità del pericolo: come in Germania, la reazione deve avvenire mentre il pericolo è ancora in corso.
  • Proporzionalità tra difesa e offesa: qui la differenza con la Germania è sostanziale. La riforma del 2019 ha introdotto una presunzione di proporzionalità per chi si difende nel proprio domicilio o nel proprio esercizio commerciale usando un’arma legittimamente detenuta contro un intruso, ma solo se l’intrusione è in corso.

Il caso Roggero: perché non è stata riconosciuta la legittima difesa

Il riferimento più attuale in Italia in questi giorni è proprio il caso di Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni di Grinzane Cavour (Cuneo), condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo, dopo una rapina nella sua gioielleria nell’aprile 2021. La sentenza è stata confermata dalla Cassazione ed è entrato in carcere a Bollate il 17 luglio scorso.

Il punto decisivo, secondo i giudici di primo e secondo grado, sta in quei pochi secondi tra la fine della rapina e gli spari nel parcheggio. I rapinatori erano già fuggiti quando Roggero li ha inseguiti e ha sparato: secondo i magistrati il pericolo era già cessato, per cui la reazione non era giustificata. Non si trattava quindi di difesa, ma di quella che i giudici hanno definito una reazione con caratteri di vera e propria esecuzione, ex post rispetto all’aggressione.

Questo caso, letto insieme al confronto con la Germania, è istruttivo:

  • In Germania, l’elemento dell’attualità dell’aggressione avrebbe comunque escluso la Notwehr per lo stesso motivo: se i rapinatori sono già in fuga, ciò significa che l’aggressione non più attuale, quindi nessuna reazione difensiva giustificabile ai sensi del § 32 StGB. Su questo punto specifico i due sistemi convergono, l’attualità del pericolo è un requisito comune e insormontabile.
  • Dove i sistemi divergono è sulla soglia di proporzionalità nei casi limite in cui l’aggressione è ancora in corso. Il modello tedesco tollera reazioni più incisive quando manca un’alternativa meno lesiva, quello italiano, anche dopo la riforma del 2019, resta ancorato a un giudizio di proporzionalità più stringente al di fuori dei casi di intrusione domiciliare in atto.

Sul piano politico, il caso ha riacceso il dibattito: la Lega dice di star preparando un disegno di legge per ampliare la legittima difesa, intervenendo sull’articolo 52 del codice penale, mentre altre forze politiche contestano duramente questa linea. È utile sapere però che, secondo diversi commentatori giuridici, anche l’eventuale riforma non cambierebbe l’esito del caso Roggero, proprio perché il problema non era la proporzionalità della reazione ma l’assenza di attualità del pericolo al momento degli spari, un requisito che nessuna riforma dell’art. 52 può aggirare senza sovvertire la struttura stessa dell’istituto.

§ 33 StGB: il Notwehrexzess (eccesso di legittima difesa)

Il § 33 StGB stabilisce che chi supera i limiti della legittima difesa per turbamento, paura o spavento (Verwirrung, Furcht oder Schrecken) non viene punito.

La struttura della norma è particolare e va isolata bene:

  • Non è una causa di giustificazione, come il § 32. L’atto resta illecito, l’aggredito ha ecceduto rispetto a ciò che era necessario per difendersi dall’aggressione.
  • È una causa di esclusione della colpevolezza (Entschuldigungsgrund), non del fatto tipico né dell’antigiuridicità. Concettualmente è vicina, nel sistema tedesco, alle cause che escludono la colpevolezza per motivi legati allo stato psichico della persona in quel preciso momento.
  • Richiede uno stato emotivo specifico e tassativo: la legge elenca solo tre stati, turbamento, paura, spavento. La giurisprudenza del BGH ha chiarito che devono essere astenici, cioè stati che paralizzano o confondono la reazione, non stati stenici come la rabbia o il desiderio di vendetta, che invece sono considerati incompatibili con l’applicazione del § 33. Se il giudice accerta che l’eccesso è nato da collera o spirito di rivalsa, il § 33 non si applica e la responsabilità penale resta piena.
  • Nesso causale tra stato emotivo ed eccesso: lo stato emotivo deve essere la causa determinante del superamento dei limiti, non un elemento meramente concomitante.

Un punto dottrinale dibattuto riguarda l’eccesso “estensivo” (l’aggredito reagisce quando l’aggressione non è più attuale, come nel caso Roggero) rispetto all’eccesso “intensivo” (l’aggredito reagisce con mezzi sproporzionati durante un’aggressione ancora attuale). La giurisprudenza dominante del BGH applica il § 33 solo all’eccesso intensivo. Per l’eccesso estensivo, cioè quando l’aggressione è già cessata, il § 33 in linea di principio non si applica, proprio perché manca il presupposto di una situazione di Notwehr ancora in atto rispetto alla quale l’eccesso possa configurarsi. Questo è coerente con quanto detto nel caso Roggero, un’eventuale difesa tedesca non avrebbe trovato riparo nemmeno nel § 33, perché l’aggressione era già terminata quando sono partiti gli spari.

Art. 55 c.p.: l’eccesso colposo italiano

L’art. 55 del codice penale italiano prevede che, quando nel commettere alcuno dei fatti previsti dagli articoli concernenti le cause di giustificazione (tra cui la legittima difesa dell’art. 52) si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge, dall’ordine dell’autorità o dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo.

Le differenze strutturali rispetto al § 33 StGB sono profonde:

  • Natura giuridica: l’art. 55 non è una causa di esclusione della colpevolezza in blocco, ma un meccanismo che trasforma il titolo di responsabilità. L’agente che eccede colposamente non viene assolto, viene punito, ma per il reato colposo anziché per quello doloso. Quindi chi uccide eccedendo colposamente i limiti della legittima difesa risponde di omicidio colposo, non di omicidio doloso .
  • Fondamento soggettivo più ampio: l’art. 55 non richiede uno stato emotivo tassativo come turbamento, paura o spavento. Basta la colpa nell’errore di valutazione dei presupposti o dei limiti della scriminante, per negligenza, imprudenza o imperizia. Questo lo rende potenzialmente più applicabile del § 33, che invece è ancorato a una lista chiusa di stati psichici.
  • La riforma del 2019 ha aggiunto un comma specifico all’art. 55, escludendo la punibilità di chi si difende, nei casi di violazione di domicilio previsti dall’art. 52 commi 2, 3 e 4, in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto. Qui il legislatore italiano ha introdotto un elemento molto simile al § 33 StGB, uno stato emotivo di turbamento che esclude la punibilità anche per l’eccesso colposo, ma solo nel perimetro ristretto della difesa domiciliare.

Un confronto pratico tra Italia e Germania

Per la pratica forense, la differenza più rilevante è questa:

  1. In Germania, se ricorre uno dei tre stati emotivi tassativi durante un’aggressione ancora attuale, l’eccesso porta all’esenzione totale da pena, § 33 StGB. Fuori da questi stati, o in caso di eccesso estensivo, l’agente risponde pienamente, spesso per omicidio doloso. A differenza del modello italiano dell’art. 55 c.p. (che trasforma l’ipotesi dolosa in colposa), il § 33 StGB opera come una regola «tutto o niente»: o esclude del tutto la punibilità o lascia sussistere la responsabilità per reato doloso. Va tuttavia precisato che il sistema tedesco non lascia il giudizio privo di sfumature: qualora l’agente abbia valutato erroneamente i presupposti della difesa (Putativnotwehr), l’errore può far degradare il fatto a reato colposo (ex § 16 StGB) o attenuare la pena (ex § 17 e § 49 StGB, o tramite fattispecie attenuate come il § 213 StGB per l’omicidio).
  2. In Italia, il regime ordinario dell’art. 55 non esenta da pena, degrada il titolo da doloso a colposo, un esito intermedio che il sistema tedesco non conosce in modo analogo per la fattispecie generale del § 33. Solo nel sottoinsieme specifico introdotto nel 2019, difesa domiciliare più grave turbamento, il legislatore italiano converge verso una soluzione di stampo tedesco, l’esenzione totale da pena.

Televisione pubblica: Germania e Italia a confronto

La televisione pubblica rimane uno dei pilastri dell’informazione democratica in Europa, ma i modelli con cui viene gestita, finanziata e protetta dall’influenza politica variano notevolmente da paese a paese. Il confronto tra il sistema tedesco e quello italiano è particolarmente istruttivo, perché rivela due filosofie profondamente diverse su cosa debba essere il servizio pubblico radiotelevisivo — e su chi, in ultima istanza, lo debba controllare.

Struttura e organizzazione

Il sistema tedesco poggia su due grandi emittenti: ARD e ZDF. L’ARD, nata nel 1950, è una cooperativa di nove emittenti regionali autonome che insieme producono il canale nazionale Das Erste e un’ampia rete di canali tematici (tra cui Phoenix, KiKA e 3sat). Le emittenti regionali sono la vera spina dorsale del sistema e gestiscono 55 stazioni radiofoniche, 16 orchestre e 8 cori. La ZDF, fondata nel 1963 con sede a Magonza, è invece un canale nazionale unificato, senza affiliate regionali.

Questa struttura decentralizzata è il riflesso diretto dell’organizzazione federale della Germania: ogni Land ha la propria legge sui media, e i 16 Länder governano collettivamente il sistema attraverso accordi interstatali (Staatsverträge).

La RAI presenta un’architettura opposta. Fondata nel 1954 e centralizzata a Roma, gestisce tre canali generalisti (Rai 1, Rai 2, Rai 3) più una serie di canali tematici e la piattaforma RaiPlay. Pur avendo sedi regionali che producono contenuti locali, le decisioni editoriali e strategiche restano concentrate al vertice. La programmazione è prevalentemente nazionale.

Sul fronte radiofonico la RAI dispone di dodici canali — tre generalisti e nove specializzati — oltre a RaiPlay Sound, piattaforma digitale con streaming, podcast e contenuti crossmediali. Sul fronte musicale, dispone invece di una sola orchestra, Un divario che riflette differenze strutturali profonde nella concezione e nel finanziamento del servizio pubblico culturale tra Italia e Germania.

Finanziamento: il nodo irrisolto

È sul fronte del finanziamento che emergono le differenze più significative.

In Germania, il sistema si regge sul Rundfunkbeitrag, il canone radiotelevisivo obbligatorio pagato da ogni nucleo familiare, impresa o organizzazione, indipendentemente dal possesso di un televisore. Si tratta di un contributo sull’abitazione, non sul mezzo di ricezione, il che rende l’evasione quasi impossibile. L’importo attuale è di 18,36 euro al mese (220,32 euro annui), generando complessivamente circa 8,7 miliardi di euro all’anno, con cui vengono finanziati 22 canali televisivi, 67 radiofonici e numerose piattaforme digitali.

Questo sistema, tuttavia, attraversa una fase di forte tensione istituzionale. La commissione indipendente KEF (incaricata di determinare i bisogni finanziari del sistema) aveva raccomandato nel febbraio 2024 un aumento del canone a 18,94 euro mensili a partire dal 2025. I governatori dei Länder, tuttavia, hanno deciso di bloccare l’aumento almeno fino al 2027, chiedendo alle emittenti di tagliare i costi prima di ricevere più risorse. ARD e ZDF hanno risposto con un ricorso al Bundesverfassungsgericht (la Corte costituzionale federale), che ha fissato un’udienza prevista per giugno del 2026. Nel frattempo, la KEF ha rivisto al ribasso le sue stesse stime: nel rapporto di inizio 2026 ha proposto un aumento più contenuto, a 18,64 euro, da applicarsi però solo a partire da gennaio 2027, rendendo di fatto meno urgente la decisione della Corte.

Il dibattito tedesco sul canone non è solo finanziario: tocca questioni di principio sulla libertà dei media. Una sentenza del Bundesverwaltungsgericht di ottobre del 2025 ha aperto uno spiraglio inedito, stabilendo che il canone potrebbe essere incostituzionale se il programma complessivo del servizio pubblico risultasse, nel lungo periodo, non equilibrato — spostando il dibattito dal finanziamento alla qualità editoriale.

In Italia, il quadro è assai più semplice, almeno in termini di importi. Il canone RAI 2026 è fissato a 90 euro annui (invariato rispetto al 2025, dopo la temporanea riduzione a 70 euro nel 2024), addebitato automaticamente nella bolletta dell’energia elettrica in dieci rate mensili da 9 euro. Il meccanismo, introdotto nel 2016 proprio per ridurre l’evasione fiscale, ha funzionato nel suo scopo, ma il livello del canone resta più di due volte inferiore a quello tedesco. La RAI compensa la differenza con una quota significativa di ricavi pubblicitari, che la espone alle logiche del mercato e, indirettamente, alle pressioni degli inserzionisti.

Governance e indipendenza: il nodo politico

La questione dell’indipendenza politica è quella in cui il divario tra i due sistemi appare più netto.

In Germania, le emittenti pubbliche godono di una protezione costituzionale esplicita, fondata sulla Rundfunkfreiheit (libertà radiotelevisiva) garantita dall’articolo 5 della Legge fondamentale. I consigli di vigilanza includono rappresentanti della società civile, delle confessioni religiose, delle associazioni e dei sindacati, con una presenza politica minoritaria. Una riforma approvata nel 2016 — a seguito di una sentenza della Corte costituzionale — ha ulteriormente ridotto i rappresentanti di nomina politica nel consiglio della ZDF da 34 su 77 a 20 su 60, rafforzando la componente civile.

In Italia, la governance della RAI è al centro di un lungo dibattito che nel 2025-2026 ha conosciuto una svolta importante. Il governo ha presentato in Senato, a luglio 2025, un disegno di legge di riforma organica della RAI, spinto dalla necessità di adeguarsi all’European Media Freedom Act (EMFA), il regolamento europeo entrato in vigore nel 2025 che impone standard più stringenti di indipendenza dei media in tutti gli Stati membri, pena l’avvio di procedure d’infrazione.

La proposta di riforma prevede che i sette componenti del CDA siano nominati esclusivamente dal Parlamento (tre dalla Camera, tre dal Senato, uno dai dipendenti), eliminando il ruolo diretto del governo — che attualmente nomina due consiglieri tramite il Ministero dell’Economia. Un cambiamento significativo, ma che ha già sollevato critiche: spostare il controllo dal governo al Parlamento non elimina la logica lottizzatoria, osservano i critici, se le nomine avvengono comunque con logiche di maggioranza politica.

La sfida comune: il digitale

Al di là delle differenze strutturali, Germania e Italia condividono la stessa sfida esistenziale: come mantenere la rilevanza e la sostenibilità finanziaria del servizio pubblico in un ecosistema mediatico dominato da piattaforme globali come Netflix, YouTube e le grandi tech company.

ARD e ZDF hanno investito significativamente nelle piattaforme digitali e negli archivi on-demand, con la riforma del dicembre 2025 che ha previsto la riduzione di canali lineari a favore di un’offerta sempre più digitale. La RAI ha sviluppato RaiPlay, che ha conosciuto una crescita significativa negli ultimi anni, ma la trasformazione digitale procede più lentamente rispetto alle omologhe nordeuropee.

Il punto critico, per entrambe, è che le piattaforme streaming non pagano canoni nazionali ma erodono sistematicamente i ricavi pubblicitari e l’attenzione del pubblico. In questo contesto, il sistema tedesco — con le sue risorse più abbondanti e la sua indipendenza più consolidata — sembra meglio posizionato per reggere l’urto. Quello italiano, più dipendente dalla pubblicità e più esposto alle oscillazioni politiche, affronta la transizione digitale con strumenti più fragili.

Conclusioni

Il confronto tra televisione pubblica tedesca e italiana rivela due visioni diverse del servizio pubblico: la Germania ha costruito nel tempo un sistema robusto, decentrato, con finanziamento stabile e protezioni legali solide, anche se oggi sotto pressione per il blocco dell’aumento del canone; l’Italia ha un sistema più centralizzato, finanziariamente più debole e storicamente più permeabile all’influenza politica, che la spinta europea dell’EMFA sta ora obbligando a riformare.