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La legittima difesa: un confronto tra l’Italia e la Germania

In questi giorni alcuni politici italiani, nel dibattito acceso dal caso Roggero, sostengono che in Germania chi si difende da un’aggressione goda di maggiori garanzie rispetto all’Italia, e portano questo argomento a sostegno di una riforma dell’art. 52 c.p. Come vedremo nel confronto in seguito, questa affermazione coglie un elemento reale, il § 32 StGB non impone un giudizio di proporzionalità stretto come l’art. 52 italiano, ma va maneggiata con cautela: entrambi gli ordinamenti condividono lo stesso requisito insormontabile dell’attualità del pericolo, ed è proprio su questo punto, non sulla proporzionalità, che si è giocato l’esito del caso Roggero. Un’eventuale riforma italiana calcata sul modello tedesco, quindi, non garantirebbe automaticamente un esito diverso in casi analoghi. In Germania la legittima difesa (Notwehr) è disciplinata dal § 32 del Codice penale (Strafgesetzbuch, StGB). Il testo stabilisce che chi commette un atto imposto dalla legittima difesa non agisce illegalmente. Per legittima difesa si intende la difesa necessaria per allontanare da sé o da altri un’aggressione attuale e illegale.

  • Aggressione attuale: deve essere in corso o imminente, non passata né futura. Questo è il punto centrale, e lo vedremo tra poco nel caso Roggero.
  • Illegalità dell’aggressione: non serve che sia un reato penale in senso stretto, basta che sia un’aggressione illecita.
  • Necessità della difesa: la reazione deve essere il mezzo meno lesivo tra quelli disponibili per difendersi dall’aggressione in modo efficace.
  • Assenza del limite di proporzionalità in senso stretto: qui sta la differenza più forte con l’Italia. Il diritto tedesco è storicamente più permissivo, perché parte dal principio “il diritto non deve cedere all’ingiusto” (das Recht braucht dem Unrecht nicht zu weichen). In teoria, anche un bene di modesto valore può essere difeso con mezzi molto incisivi, se non ce ne sono altri disponibili. Nella prassi però la giurisprudenza ha introdotto correttivi (Sozialethische Einschränkungen) per casi di sproporzione macroscopica, provocazione dell’aggressore, o aggressori manifestamente incapaci di intendere.

Accanto al § 32 esiste il § 34 StGB, lo stato di necessità (rechtfertigender Notstand), che si applica quando il pericolo non deriva da un’aggressione altrui ma da una situazione generica, e qui la legge richiede espressamente una ponderazione degli interessi in gioco, quindi un vero giudizio di proporzionalità, assente invece nella Notwehr in senso stretto.

La legittima difesa in Italia: art. 52 c.p.

In Italia la norma di riferimento è l’art. 52 del codice penale, modificato due volte dal centrodestra, l’ultima nel 2019 (legge 36/2019, il cosiddetto pacchetto sulla legittima difesa “sempre legittima”).

Rispetto al modello tedesco, l’impianto italiano è costruito attorno a due requisiti che i giudici applicano in modo rigoroso:

  • Attualità del pericolo: come in Germania, la reazione deve avvenire mentre il pericolo è ancora in corso.
  • Proporzionalità tra difesa e offesa: qui la differenza con la Germania è sostanziale. La riforma del 2019 ha introdotto una presunzione di proporzionalità per chi si difende nel proprio domicilio o nel proprio esercizio commerciale usando un’arma legittimamente detenuta contro un intruso, ma solo se l’intrusione è in corso.

Il caso Roggero: perché non è stata riconosciuta la legittima difesa

Il riferimento più attuale in Italia in questi giorni è proprio il caso di Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni di Grinzane Cavour (Cuneo), condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo, dopo una rapina nella sua gioielleria nell’aprile 2021. La sentenza è stata confermata dalla Cassazione ed è entrato in carcere a Bollate il 17 luglio scorso.

Il punto decisivo, secondo i giudici di primo e secondo grado, sta in quei pochi secondi tra la fine della rapina e gli spari nel parcheggio. I rapinatori erano già fuggiti quando Roggero li ha inseguiti e ha sparato: secondo i magistrati il pericolo era già cessato, per cui la reazione non era giustificata. Non si trattava quindi di difesa, ma di quella che i giudici hanno definito una reazione con caratteri di vera e propria esecuzione, ex post rispetto all’aggressione.

Questo caso, letto insieme al confronto con la Germania, è istruttivo:

  • In Germania, l’elemento dell’attualità dell’aggressione avrebbe comunque escluso la Notwehr per lo stesso motivo: se i rapinatori sono già in fuga, ciò significa che l’aggressione non più attuale, quindi nessuna reazione difensiva giustificabile ai sensi del § 32 StGB. Su questo punto specifico i due sistemi convergono, l’attualità del pericolo è un requisito comune e insormontabile.
  • Dove i sistemi divergono è sulla soglia di proporzionalità nei casi limite in cui l’aggressione è ancora in corso. Il modello tedesco tollera reazioni più incisive quando manca un’alternativa meno lesiva, quello italiano, anche dopo la riforma del 2019, resta ancorato a un giudizio di proporzionalità più stringente al di fuori dei casi di intrusione domiciliare in atto.

Sul piano politico, il caso ha riacceso il dibattito: la Lega dice di star preparando un disegno di legge per ampliare la legittima difesa, intervenendo sull’articolo 52 del codice penale, mentre altre forze politiche contestano duramente questa linea. È utile sapere però che, secondo diversi commentatori giuridici, anche l’eventuale riforma non cambierebbe l’esito del caso Roggero, proprio perché il problema non era la proporzionalità della reazione ma l’assenza di attualità del pericolo al momento degli spari, un requisito che nessuna riforma dell’art. 52 può aggirare senza sovvertire la struttura stessa dell’istituto.

§ 33 StGB: il Notwehrexzess (eccesso di legittima difesa)

Il § 33 StGB stabilisce che chi supera i limiti della legittima difesa per turbamento, paura o spavento (Verwirrung, Furcht oder Schrecken) non viene punito.

La struttura della norma è particolare e va isolata bene:

  • Non è una causa di giustificazione, come il § 32. L’atto resta illecito, l’aggredito ha ecceduto rispetto a ciò che era necessario per difendersi dall’aggressione.
  • È una causa di esclusione della colpevolezza (Entschuldigungsgrund), non del fatto tipico né dell’antigiuridicità. Concettualmente è vicina, nel sistema tedesco, alle cause che escludono la colpevolezza per motivi legati allo stato psichico della persona in quel preciso momento.
  • Richiede uno stato emotivo specifico e tassativo: la legge elenca solo tre stati, turbamento, paura, spavento. La giurisprudenza del BGH ha chiarito che devono essere astenici, cioè stati che paralizzano o confondono la reazione, non stati stenici come la rabbia o il desiderio di vendetta, che invece sono considerati incompatibili con l’applicazione del § 33. Se il giudice accerta che l’eccesso è nato da collera o spirito di rivalsa, il § 33 non si applica e la responsabilità penale resta piena.
  • Nesso causale tra stato emotivo ed eccesso: lo stato emotivo deve essere la causa determinante del superamento dei limiti, non un elemento meramente concomitante.

Un punto dottrinale dibattuto riguarda l’eccesso “estensivo” (l’aggredito reagisce quando l’aggressione non è più attuale, come nel caso Roggero) rispetto all’eccesso “intensivo” (l’aggredito reagisce con mezzi sproporzionati durante un’aggressione ancora attuale). La giurisprudenza dominante del BGH applica il § 33 solo all’eccesso intensivo. Per l’eccesso estensivo, cioè quando l’aggressione è già cessata, il § 33 in linea di principio non si applica, proprio perché manca il presupposto di una situazione di Notwehr ancora in atto rispetto alla quale l’eccesso possa configurarsi. Questo è coerente con quanto detto nel caso Roggero, un’eventuale difesa tedesca non avrebbe trovato riparo nemmeno nel § 33, perché l’aggressione era già terminata quando sono partiti gli spari.

Art. 55 c.p.: l’eccesso colposo italiano

L’art. 55 del codice penale italiano prevede che, quando nel commettere alcuno dei fatti previsti dagli articoli concernenti le cause di giustificazione (tra cui la legittima difesa dell’art. 52) si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge, dall’ordine dell’autorità o dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo.

Le differenze strutturali rispetto al § 33 StGB sono profonde:

  • Natura giuridica: l’art. 55 non è una causa di esclusione della colpevolezza in blocco, ma un meccanismo che trasforma il titolo di responsabilità. L’agente che eccede colposamente non viene assolto, viene punito, ma per il reato colposo anziché per quello doloso. Quindi chi uccide eccedendo colposamente i limiti della legittima difesa risponde di omicidio colposo, non di omicidio doloso .
  • Fondamento soggettivo più ampio: l’art. 55 non richiede uno stato emotivo tassativo come turbamento, paura o spavento. Basta la colpa nell’errore di valutazione dei presupposti o dei limiti della scriminante, per negligenza, imprudenza o imperizia. Questo lo rende potenzialmente più applicabile del § 33, che invece è ancorato a una lista chiusa di stati psichici.
  • La riforma del 2019 ha aggiunto un comma specifico all’art. 55, escludendo la punibilità di chi si difende, nei casi di violazione di domicilio previsti dall’art. 52 commi 2, 3 e 4, in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto. Qui il legislatore italiano ha introdotto un elemento molto simile al § 33 StGB, uno stato emotivo di turbamento che esclude la punibilità anche per l’eccesso colposo, ma solo nel perimetro ristretto della difesa domiciliare.

Un confronto pratico tra Italia e Germania

Per la pratica forense, la differenza più rilevante è questa:

  1. In Germania, se ricorre uno dei tre stati emotivi tassativi durante un’aggressione ancora attuale, l’eccesso porta all’esenzione totale da pena, § 33 StGB. Fuori da questi stati, o in caso di eccesso estensivo, l’agente risponde pienamente, spesso per omicidio doloso. A differenza del modello italiano dell’art. 55 c.p. (che trasforma l’ipotesi dolosa in colposa), il § 33 StGB opera come una regola «tutto o niente»: o esclude del tutto la punibilità o lascia sussistere la responsabilità per reato doloso. Va tuttavia precisato che il sistema tedesco non lascia il giudizio privo di sfumature: qualora l’agente abbia valutato erroneamente i presupposti della difesa (Putativnotwehr), l’errore può far degradare il fatto a reato colposo (ex § 16 StGB) o attenuare la pena (ex § 17 e § 49 StGB, o tramite fattispecie attenuate come il § 213 StGB per l’omicidio).
  2. In Italia, il regime ordinario dell’art. 55 non esenta da pena, degrada il titolo da doloso a colposo, un esito intermedio che il sistema tedesco non conosce in modo analogo per la fattispecie generale del § 33. Solo nel sottoinsieme specifico introdotto nel 2019, difesa domiciliare più grave turbamento, il legislatore italiano converge verso una soluzione di stampo tedesco, l’esenzione totale da pena.

Marzo 2026: Le nuove normative che entrano in vigore in Germania

Da marzo 2026 entrano in vigore diverse normative chiave in Germania, che spaziano dalla difesa alla sanità, passando per incentivi alle imprese e regole sulla mobilità. Queste misure, annunciate dal governo di Friedrich Merz, mirano a potenziare la sicurezza nazionale, stimolare l’economia e adattare il sistema sociale alle sfide attuali.

Armi e munizioni più rapide per la Bundeswehr

La Beschleunigungsgesetz semplifica drasticamente le procedure di approvvigionamento per sistemi d’arma e munizioni, rendendo la Bundeswehr più efficace e moderna. Questo include anche accelerazioni per la pianificazione di caserme e infrastrutture militari. Il cancelliere Friedrich Merz ha sottolineato: «Con queste nuove regole, assicuriamo alle nostre soldatesse e ai nostri soldati ciò di cui hanno bisogno per diventare la più forte armata convenzionale d’Europa».

Impulsi per startup senza burocrazia

La Standortfördergesetz facilita gli investimenti per startup innovative, migliorando il quadro per capitali privati in infrastrutture, energie rinnovabili e venture capital. Vengono ridotte o eliminate obblighi di verifica, segnalazione e notifica, rendendo la Germania più attraente per giovani imprese. L’obiettivo è un sostegno finanziario snello e immediato all’innovazione.

Aumento contributi casse malattia per pensionati posticipato al 1° marzo

Molte casse malattia tedesche hanno alzato i contributi aggiuntivi dal 1° gennaio 2026, ma per i pensionati l’entrata in vigore è fissata solo al 1° marzo, come previsto dalla legge. Questo implica un aumento dei costi per gli assicurati over 65, che dovranno adeguarsi con tempismo ritardato rispetto agli altri.

Contrassegno nero per ciclomotori ed e-scooter

Dal 1° marzo 2026, ciclomotori ed e-scooter devono essere dotati di un nuovo contrassegno assicurativo nero, che cambia colore ogni anno all’inizio della stagione. Questa novità rafforza i controlli sulla copertura assicurativa per questi veicoli leggeri, promuovendo una maggiore sicurezza stradale in tutta la Germania.

Amministrazione della giustizia e separazione delle carriere in Germania in prospettiva del referendum italiano

Nel dibattito italiano sulla giustizia, soprattutto in vista del referendum di marzo, la Germania viene spesso evocata come esempio di “separazione delle carriere” tra giudici e pubblici ministeri. Ma ciò che accade oltre il Brennero è più complesso e, per certi versi, sorprendente: le funzioni di giudici e PM sono sì distinte, ma non esiste nulla di paragonabile al nostro Consiglio Superiore della Magistratura, né un sistema di autogoverno unitario della magistratura. Il cuore del modello tedesco non è la separazione tra due “corpi” professionali, bensì la diversa posizione costituzionale dei due ruoli: giudici pienamente indipendenti, pubblici ministeri inseriti gerarchicamente nell’esecutivo e soggetti alle istruzioni del Ministro della giustizia del Land.

Comprendere come funziona davvero questo assetto aiuta a leggere con più lucidità il confronto italiano. In Germania, infatti, il governo della giustizia è fortemente decentrato e affidato ai Ministeri dei Länder, che hanno un ruolo decisivo nelle nomine, nelle carriere e nella disciplina. I tribunali dispongono di forme di autogoverno interno, ma non esiste un organo centrale che garantisca l’indipendenza della magistratura nel suo complesso come il CSM in Italia. È un sistema che combina indipendenza del giudice, controllo politico sulla pubblica accusa e una serie di contrappesi interni, e che da anni è oggetto di discussione anche in Germania stessa.

La seguente panoramica serve a chiarire un punto essenziale: quando si parla di modelli stranieri, è utile guardare ai dettagli, non agli slogan.

Separazione tra giudici e pubblici ministeri

  • Giudici (Richter) e pubblici ministeri (Staatsanwälte) appartengono a due ruoli giuridici diversi e svolgono funzioni separate; il PM è parte nel processo e non può esercitare funzioni giurisdizionali, che spettano solo al giudice.​
  • Dopo il percorso di studi e i due esami di Stato, i giuristi possono entrare in carriera come giudici o come pubblici ministeri, ma l’ordinamento consente in linea di principio passaggi da una funzione all’altra nel corso della carriera (mobilità interna), il che fa sì che il “corpo” dei giuristi giudicanti e requirenti resti vicino sul piano culturale e di status.
  • I giudici sono indipendenti per Costituzione nell’esercizio della funzione (art. 97 GG: indipendenza e soggezione solo alla legge), mentre i pubblici ministeri sono organizzati gerarchicamente e sottoposti anche a istruzioni del superiore e, in ultima istanza, del Ministro della giustizia del Land competente (sezioni 146–147 GVG).

Un esempio: il Ministro di giustizia di un Land può impartire direttive generali o anche singole istruzioni alla procura, mentre non può dare ordini al giudice su come decidere una causa.

Posizione del pubblico ministero (dipendenza dall’esecutivo)

  • Le procure sono strutturate gerarchicamente: procuratore presso il tribunale, procuratore generale presso la corte d’appello del Land, fino al Ministero della giustizia del Land; a livello federale esiste solo il procuratore generale federale presso la Corte federale di giustizia (Generalbundesanwalt).
  • I pubblici ministeri sono considerati parte del potere esecutivo (non del potere giudiziario in senso stretto) proprio perché sottoposti al potere di istruzione del Ministro; questa dipendenza è stata ritenuta sufficiente dalla Corte di giustizia UE per negare alle procure tedesche la qualifica di “autorità giudiziaria” ai fini del mandato di arresto europeo.

Organi che “controllano” e governano giudici e PM

In Germania non esiste un Consiglio superiore della magistratura sul modello italiano; il governo della giustizia è frammentato tra livelli federale e dei Länder e tra esecutivo e forme di autogoverno interno.

Ministeri della giustizia

  • L’amministrazione della giustizia ordinaria è competenza principalmente dei Länder; a livello federale il Bundesministerium der Justiz amministra le corti federali, mentre i Ministeri della giustizia dei Länder amministrano i tribunali e le procure dei rispettivi territori.
  • I Ministeri hanno un ruolo decisivo in materia di nomine, promozioni, trasferimenti e disciplina di giudici e PM, spesso con la collaborazione di commissioni di selezione dove siedono rappresentanti dei parlamenti regionali e della magistratura; in molti Länder, però, la decisione finale resta al Ministro.

Autogoverno interno dei tribunali

  • Presso i tribunali operano organi collegiali interni (come i consigli presidenziali) composti da giudici eletti dai pari, responsabili ad esempio della distribuzione dei fascicoli e del piano annuale di assegnazione delle cause, che non può essere modificato arbitrariamente dalla direzione o dal Ministero.​
  • Esistono inoltre tribunali disciplinari o sezioni competenti a decidere su controversie relative a misure amministrative che possano minacciare l’indipendenza del giudice; in ultima istanza, sono sempre i giudici a valutare se l’amministrazione ha violato l’indipendenza giudiziaria.​

Assenza di un CSM e dibattito sulle riforme

  • La dottrina e le associazioni di magistrati sottolineano da anni che la mancanza di un autogoverno forte (tipo CSM) e la forte influenza dei Ministeri nelle nomine e carriere può rappresentare una criticità per l’indipendenza, soprattutto della pubblica accusa.
  • Alcune proposte chiedono la creazione di organi di autogoverno (consigli della magistratura) con competenze su nomine, promozioni e disciplina, riducendo il ruolo diretto dei Ministeri; si tratta però di proposte di riforma, non ancora generalizzate.

In sintesi rispetto al modello italiano

  • In Italia il dibattito riguarda la separazione netta delle carriere e la diversa composizione del CSM; in Germania le funzioni sono già distinte, ma la vera linea di frattura passa tra giudici (indipendenti) e PM (gerarchicamente subordinati all’esecutivo), non tra “corpi” con governi autonomi separati.
  • In Germania non c’è un CSM che garantisca autogoverno unitario: il “controllo” su giudici e PM è esercitato in larga parte dai Ministeri della giustizia dei Länder e dal Ministero federale, con alcuni contrappesi dati da organi interni dei tribunali e dai giudici stessi.

Aborto in Germania: presto depenalizzato? 

Il governo federale deciderà a breve le sorti del famigerato articolo 218 del codice penale che criminalizza l’interruzione di gravidanza

A marzo 2024 verrà indicata la strada da seguire nel lungo e acceso dibattito sull’aborto. Una commissione di medici, giuristi ed esperti di etica nominata dal governo federale presenterà le sue conclusioni. Gli esperti hanno passato un anno alla ricerca di norme che permettessero di abortire “al di fuori del codice penale”. 

Secondo l’articolo 218 del codice penale, l’aborto è ancora un reato. Tuttavia, esistono già diverse eccezioni. Per non incorrere nel reato di cui sopra, le donne possono rivolgersi per tempo a consultori riconosciuti ed eventualmente abortire entro le prime dodici settimane di gravidanza. In questo caso si applica l’articolo 218a che non rende perseguibili le parti coinvolte. A fronte di queste eccezioni previste dalla legge stessa, nella prassi quotidiana, ci si domanda quindi, se ci sia effettivamente bisogno di abolire l’articolo in toto.

Per Ulle Schauws, portavoce dei Verdi per le politiche femminili, l’articolo 218 farebbe venir meno il diritto all’autodeterminazione della donna. Ma non tutti la vedono così, persino nella coalizione attualmente al governo formata da Socialdemocratici, Verdi e Liberaldemocratici. Mentre Verdi e Socialdemocratici si sono spesso espressi a favore dell’abolizione dell’articolo 218, i Liberaldemocratici rimangono contrari. Non c’è “spazio alcuno“ per l’abolizione tout court dell’articolo, ha dichiarato Katrin Helling-Plahr, responsabile affari legali dei Liberaldemocratici.

Il risultato della commissione servirà solo come raccomandazione. I partiti della coalizione dovranno poi trovare una soluzione a un dibattito che dura da decenni. Ci riusciranno?

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Niente cittadinanza agli antisemiti

La naturalizzazione in Germania diventa più impegnativa. Infatti, con la riforma della legge sulla cittadinanza, in futuro sarà sì possibile ottenere il passaporto tedesco più rapidamente, ma per certi versi sarà anche più difficile. Ad esempio, si dovrà essere in grado di vivere del proprio lavoro. La riforma sottolinea anche che gli antisemiti non hanno alcun diritto di cittadinanza poiché l’ebraismo fa parte della Germania. Chi non lo accetta non può essere naturalizzato. Questo è quello che ha deciso oggi il parlamento tedesco.