Il Minijob, più propriamente detto “geringfügige Beschäftigung”, è una forma di lavoro subordinato atipico che prevede una retribuzione massima di 450 Euro mensili e un tetto massimo di 5.400 Euro di stipendio annuale per circa 15 ore settimanali. La particolarità di questo tipo di contratto sta nel vantaggio, sia per il datore di lavoro che per l’impiegato, di non essere soggetti agli obblighi contributivi e di imposta altrimenti vigenti (imposta sui redditi, imposta ecclesiastica, assicurazione sanitaria, contributi previdenziali). L’unico obbligo contributivo al quale sia il datore di lavoro che il dipendente sono soggetti è una quota di contributi pensionistici (dal 3,9% al 13,9 % della somma percepita) che viene scalata automaticamente dalla retribuzione prima che questa venga versata sul conto-corrente. È tuttavia possibile farsi esonerare da tale obbligo contributivo tramite dichiarazione di rinuncia fatta al momento della stipula del contratto.
È possibile ricorrere ad un Minijob non solo in regime di unico lavoro (in questo caso sarà possibile percepire anche il sussidio sociale per le spese di affitto e una parte dei costi accessori) ma anche come Nebenjob per arrotondare lo stipendio del lavoro principale. I dipendenti che esercitano un Minijob hanno fondamentalmente gli stessi diritti degli impiegati a tempo pieno ovvero il diritto a 24 giorni di ferie pagate e l’indennità di malattia.
Un altro vantaggio del Minijob consiste nel mantenimento dello status assicurativo nel quale ci si trova. Ciò significa che se, per esempio, si é coperti dall’assicurazione sanitaria del coniuge o del genitore, lo svolgimento di un Minijob non incide in alcun modo sul cambiamento di tale status assicurativo, cosicché sarà possibile continuare ad usufruire dell’assicurazione sanitaria dalla quale si era coperti prima di svolgere il Minijob. La stessa cosa vale per i pensionati e per gli studenti.
Nel caso in cui si dovesse svolgere più di un Minijob e la somma data dalle retribuzioni dei vari Minijob svolti dovesse superare la somma complessiva di 450 Euro mensili, non sarà più possibile usufruire del regime fiscale e contributivo agevolato previsto dal Minijob. Se invece si intende arrotondare con l’ausilio di un Minijob ad integrazione di un lavoro regolare, esso verrà trattato col regime fiscale e contributivo agevolato previsto dalle norme che regolano il Minijob. Se, tuttavia, si superano i limiti di cui sopra il rapporto di lavoro è da considerarsi un normale rapporto d’impiego soggetto al relativo regime contributivo. Va tenuto presente, però, che nel cumulo dei redditi sono escluse le entrate extra in aggiunta alla remunerazione del lavoro ovvero sussidi, bonus, sovvenzioni e proventi simili.
I Minijob si prestano sicuramente ad essere delle ottime soluzioni di introito aggiuntivo per alcuni gruppi di persone come per esempio gli studenti, i giovani sotto i 25 anni, gli stranieri e le persone prive di formazione professionale. Ai fini della (re)integrazione professionale il Minijob rappresenta, tuttavia, solo una soluzione transitoria in attesa di un’attività più adatta e con più prospettive future.
N.B. Nel caso in cui si dovesse essere già registrati come disoccupati, è possibile esercitare un Minijob solo previa autorizzazione dell’ufficio competente (Jobcenter, Arbeitsamt, ecc.).