Amministrazione della giustizia e separazione delle carriere in Germania in prospettiva del referendum italiano

Nel dibattito italiano sulla giustizia, soprattutto in vista del referendum di marzo, la Germania viene spesso evocata come esempio di “separazione delle carriere” tra giudici e pubblici ministeri. Ma ciò che accade oltre il Brennero è più complesso e, per certi versi, sorprendente: le funzioni di giudici e PM sono sì distinte, ma non esiste nulla di paragonabile al nostro Consiglio Superiore della Magistratura, né un sistema di autogoverno unitario della magistratura. Il cuore del modello tedesco non è la separazione tra due “corpi” professionali, bensì la diversa posizione costituzionale dei due ruoli: giudici pienamente indipendenti, pubblici ministeri inseriti gerarchicamente nell’esecutivo e soggetti alle istruzioni del Ministro della giustizia del Land.

Comprendere come funziona davvero questo assetto aiuta a leggere con più lucidità il confronto italiano. In Germania, infatti, il governo della giustizia è fortemente decentrato e affidato ai Ministeri dei Länder, che hanno un ruolo decisivo nelle nomine, nelle carriere e nella disciplina. I tribunali dispongono di forme di autogoverno interno, ma non esiste un organo centrale che garantisca l’indipendenza della magistratura nel suo complesso come il CSM in Italia. È un sistema che combina indipendenza del giudice, controllo politico sulla pubblica accusa e una serie di contrappesi interni, e che da anni è oggetto di discussione anche in Germania stessa.

La seguente panoramica serve a chiarire un punto essenziale: quando si parla di modelli stranieri, è utile guardare ai dettagli, non agli slogan.

Separazione tra giudici e pubblici ministeri

  • Giudici (Richter) e pubblici ministeri (Staatsanwälte) appartengono a due ruoli giuridici diversi e svolgono funzioni separate; il PM è parte nel processo e non può esercitare funzioni giurisdizionali, che spettano solo al giudice.​
  • Dopo il percorso di studi e i due esami di Stato, i giuristi possono entrare in carriera come giudici o come pubblici ministeri, ma l’ordinamento consente in linea di principio passaggi da una funzione all’altra nel corso della carriera (mobilità interna), il che fa sì che il “corpo” dei giuristi giudicanti e requirenti resti vicino sul piano culturale e di status.
  • I giudici sono indipendenti per Costituzione nell’esercizio della funzione (art. 97 GG: indipendenza e soggezione solo alla legge), mentre i pubblici ministeri sono organizzati gerarchicamente e sottoposti anche a istruzioni del superiore e, in ultima istanza, del Ministro della giustizia del Land competente (sezioni 146–147 GVG).

Un esempio: il Ministro di giustizia di un Land può impartire direttive generali o anche singole istruzioni alla procura, mentre non può dare ordini al giudice su come decidere una causa.

Posizione del pubblico ministero (dipendenza dall’esecutivo)

  • Le procure sono strutturate gerarchicamente: procuratore presso il tribunale, procuratore generale presso la corte d’appello del Land, fino al Ministero della giustizia del Land; a livello federale esiste solo il procuratore generale federale presso la Corte federale di giustizia (Generalbundesanwalt).
  • I pubblici ministeri sono considerati parte del potere esecutivo (non del potere giudiziario in senso stretto) proprio perché sottoposti al potere di istruzione del Ministro; questa dipendenza è stata ritenuta sufficiente dalla Corte di giustizia UE per negare alle procure tedesche la qualifica di “autorità giudiziaria” ai fini del mandato di arresto europeo.

Organi che “controllano” e governano giudici e PM

In Germania non esiste un Consiglio superiore della magistratura sul modello italiano; il governo della giustizia è frammentato tra livelli federale e dei Länder e tra esecutivo e forme di autogoverno interno.

Ministeri della giustizia

  • L’amministrazione della giustizia ordinaria è competenza principalmente dei Länder; a livello federale il Bundesministerium der Justiz amministra le corti federali, mentre i Ministeri della giustizia dei Länder amministrano i tribunali e le procure dei rispettivi territori.
  • I Ministeri hanno un ruolo decisivo in materia di nomine, promozioni, trasferimenti e disciplina di giudici e PM, spesso con la collaborazione di commissioni di selezione dove siedono rappresentanti dei parlamenti regionali e della magistratura; in molti Länder, però, la decisione finale resta al Ministro.

Autogoverno interno dei tribunali

  • Presso i tribunali operano organi collegiali interni (come i consigli presidenziali) composti da giudici eletti dai pari, responsabili ad esempio della distribuzione dei fascicoli e del piano annuale di assegnazione delle cause, che non può essere modificato arbitrariamente dalla direzione o dal Ministero.​
  • Esistono inoltre tribunali disciplinari o sezioni competenti a decidere su controversie relative a misure amministrative che possano minacciare l’indipendenza del giudice; in ultima istanza, sono sempre i giudici a valutare se l’amministrazione ha violato l’indipendenza giudiziaria.​

Assenza di un CSM e dibattito sulle riforme

  • La dottrina e le associazioni di magistrati sottolineano da anni che la mancanza di un autogoverno forte (tipo CSM) e la forte influenza dei Ministeri nelle nomine e carriere può rappresentare una criticità per l’indipendenza, soprattutto della pubblica accusa.
  • Alcune proposte chiedono la creazione di organi di autogoverno (consigli della magistratura) con competenze su nomine, promozioni e disciplina, riducendo il ruolo diretto dei Ministeri; si tratta però di proposte di riforma, non ancora generalizzate.

In sintesi rispetto al modello italiano

  • In Italia il dibattito riguarda la separazione netta delle carriere e la diversa composizione del CSM; in Germania le funzioni sono già distinte, ma la vera linea di frattura passa tra giudici (indipendenti) e PM (gerarchicamente subordinati all’esecutivo), non tra “corpi” con governi autonomi separati.
  • In Germania non c’è un CSM che garantisca autogoverno unitario: il “controllo” su giudici e PM è esercitato in larga parte dai Ministeri della giustizia dei Länder e dal Ministero federale, con alcuni contrappesi dati da organi interni dei tribunali e dai giudici stessi.

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